Soldi incassati da energia prodotta con pannelli solari: vanno dichiarati nel 730? L’errore da non commettere
I contribuenti prossimi alla compilazione del 730 si domandano se devono inserire i soldi incassati con il servizio “Scambio sul posto”.
Chi ha installato un impianto fotovoltaico senza sistema di accumulo può vendere l’energia prodotta in eccesso al GSE. I soldi ricavati vanno dichiarati nel modello 730? Il servizio Scambio sul posto è una forma di autoconsumo che permette di compensare l’energia elettrica prodotta avendo installato pannelli solari senza sistema di accumulo e immessa in rete in un dato momento con quella prelevata in un momento diverso da quello di produzione.
Lo strumento usa il sistema elettrico come modo per immagazzinare virtualmente l’energia elettrica prodotta che non viene contestualmente auto-consumata. Il privato acquista l’energia necessaria di sera e di notte, quando non c’è produzione in autoconsumo e vende quella in più prodotta e non usata durante la giornata.
Il GSE provvederà con l’erogazione del contributo in conto scambio ogni sei mesi per l’acconto e su base annuale per il conguaglio. L’acconto sarà stato versato entro il 15 maggio di ogni anno se la convenzione è attiva al 31 marzo oppure entro il 15 giugno. Per il semestre la scadenza del versamento è il 15 ottobre o 15 novembre. Questi soldi ricevuti vanno dichiarati?
Si devono dichiarare le somme derivanti dallo Scambio sul posto?
Per rispondere al quesito occorre tener conto che le somme percepite dal contribuente che ha installato un impianto fotovoltaico senza accumulo riguardano sia l’autoconsumo che la cessione dell’energia in eccedenza. Questa eccedenza diventa “scambio sul posto” negli impianti fino a 20 kW con compensazione dell’energia prodotta e immessa in rete e quella comprata in un momento diverso dalla produzione.
In più può esserci una cessione alla rete del surplus di energia che può avvenire sia tramite vendita diretta che indiretta. Le tipologie di pagamento, dunque, sono due. Il contributo in conto scambio è un rimborso parziale nelle bollette elettriche e non è rilevante ai fini fiscali per i contribuenti privati. Significa che tale somma non va dichiarata nel modello 730. Poi c’è la liquidazione delle eccedenze dell’energia che va richiesta al Gestore dei Servizi Energetici.
Queste somme vengono tassate come redditi diversi e dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi. I proventi legati alla vendita delle eccedenze sono da inserire, dunque, nel rigo D5 con codice 1 del modello 730 oppure nel rigo RL14 del Modello Redditi Persone Fisiche. La certificazione delle eccedenze ricevute utile per la compilazione del 730 si può scaricare accedendo al sito del GSE ed entrando nell’Area Clienti.