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Illegittimo il divieto di accesso ai cani nelle spiagge libere

Illegittimo il divieto di accesso ai cani nelle spiagge libere:

È illegittimo il divieto di accesso ai cani nelle spiagge libere, è quanto deciso dal Tar Lazio con la sentenza n. 9302 del 2015. Una grande vittoria per i nostri amici a quattro zampe!

La notizia è apparsa oggi (23.7.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: Guglielmo Saporito, Titolo: “Nessun divieto ai cani nelle spiagge libere”): ecco l’articolo.

Via libera ai cani sulle spiagge libere: lo sottolinea il Tar Lazio con la sentenza 10 luglio 2015 n. 9302. Il Comune di Anzio, con specifica ordinanza, aveva vietato l’accesso sulle spiagge libere, senza tuttavia adottare una motivazione che giustificasse tale scelta.

Sul ricorso di un’associazione ambientalista, arriva ora la sentenza dei giudici amministrativi che ritiene illegittima l’ordinanza comunale, poiché manca una giustificazione a tale divieto e non sono specificate quali cautele di comportamento siano necessarie per la tutela dell’igiene delle spiagge o l’incolumità dei bagnanti. Sul punto è infatti necessario rispettare un principio di proporzionalità, che impone alla Pa di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee nel pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari del provvedimento. Evitando sacrifici inutili, la scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, non deve risultare irragionevole e illogica, nè irrazionale e sproporzionata. Stesso principio è espresso dal Tar Reggio Calabria (28 maggio 2014 sentenza n. 2254/2014), con una pronuncia preceduta da un provvedimento urgente, emesso a pochi giorni di distanza dal ricorso, che sollecita le amministrazioni comunali ad individuare tratti di spiaggia libera dove consentire l’accesso ai conduttori di animali con disposizioni idonee a garantire decoro, igiene e pulizia.

Sul demanio marittimo, il Comune e la Capitaneria di porto possono emettere specifiche ordinanze: alcuni problemi si pongono per le spiagge in concessione, considerando le attività turistico-ricettive come pubblici esercizi. Le aree concesse a pubblici esercizi sono interdette ai cani se vi è specifica richiesta del gestore e presa d’atto dell’amministrazione. Anche tali aree hanno tuttavia deroghe nella zona di battigia, sulla quale – indipendentemente dai concessionari – operano le ordinanze comunali e della Capitaneria.

Infine, hanno voce anche le Regioni: in Friuli Venezia Giulia l’articolo 21 della Lr 20/2012 prevede l’accesso dei cani nelle spiagge libere, mentre l’eventuale utilizzo della battigia antistante le spiagge date in concessione è disciplinato nelle ordinanze dei Comuni. In Toscana (Lr 59/2009) l’articolo 19 conferma il libero accesso a spiagge pubbliche e il 20 consente che il responsabile del pubblico esercizio possa adottare misure limitative, comunicandole al sindaco.

In Emilia Romagna vige un principio diverso: i cani non hanno ingresso (ordinanza regionale balneare 1/2015) ma i concessionari demaniali possono chiedere con Scia (segnalazione al Comune) di individuare aree che accettano cani. Tutto ciò, con salvezza delle misure veterinarie (guinzaglio, museruola) dell’articolo 83 Dpr 320/1954 e dell’ordinanza Ministero Salute 28 agosto 2014, con le logiche eccezioni per i cani di ausilio ed accompagnamento.

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