Nessun obbligo di vendita di prodotti BIO al supermercato
Non si può imporre ad un supermercato di vendere prodotti BIO, provenienti da agricoltura biologica locale; è quanto deciso dal TAR Napoli, con la Sentenza n. 2950 del 2015.
Il caso all’esame del TAR di Napoli riguardava nello specifico il Comune di Casoria, il quale aveva subordinato il rilascio di una licenza commerciale, a seguito di domanda di ampliamento della superficie di vendita al dettaglio di generi alimentari e non inoltrata dalla società Lidl Italia S.p.A., all’impegno da parte di quest’ultima
“al commercio di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata dalla Regione Campania per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari venduti”
, come previsto dall’Allegato B, n. 14 della Legge regionale n. 1/2014 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale).
Poiché la Lidl Italia non si impegnava in tale senso, il Comune di Casoria rigettava la domanda di ampliamento come sopra proposta con la determinazione n. 18533/2014. Lidl Italia S.p.A. impugnava tale determinazione innanzi al TAR di Napoli e quest’ultimo considerava il ricorso meritevole di accoglimento e annullava il provvedimenti di diniego del Comune di Casoria. Al riguardo si legge quanto segue nella sentenza n. 2950/2015. L’art. 20 della legge regionale n. 1/2014, al comma 6, considera quale fattore di eventuale premialità al rilascio delle autorizzazioni per una grande struttura di vendita, di cui al comma 1, l’impegno, da parte del titolare delle grandi strutture di vendita, al commercio di prodotti alimentari a chilometri zero provenienti da agricoltura biologica certificata, in ragione di almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti.
L’Allegato B, n. 14, dispone inoltre che, per la richiesta dell’autorizzazione per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, occorre produrre quale documentazione minima: l’impegno al commercio di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti. La previsione di cui al richiamato art. 20, comma 6, introduce un fattore di premialità.
E’ chiaro allora che la documentazione richiesta dall’Allegato B, n. 14 – per fondamentali ragioni logiche, tese ad evitare una contraddizione nell’ambito dello stesso provvedimento normativo – non può essere intesa quale requisito di ammissibilità della domanda ma sempre e solo come fattore di premialità. La premialità, in quanto tale, costituisce un elemento eventuale, non indispensabile per l’ammissibilità della domanda. Ne consegue l’erronea interpretazione ed applicazione della norma regionale operata dal Comune di Casoria nel negare l’autorizzazione. Inoltre, si legge ancora nella sentenza n. 2950/2015, che “alla luce del complesso quadro normativo nazionale, appare chiaro che una legge regionale non possa da sola obbligare – ai fini autorizzatori – un imprenditore a porre in vendita una quota, ancorché minima, di prodotti alimentari biologici, certificati come tali dalla Regione stessa”.
“Nel caso di specie, non sussiste alcun interesse pubblico di carattere primario, costituzionalmente rilevante tra quelli sopra indicati, che possa giustificare una norma che subordini il rilascio dell’autorizzazione commerciale per le medie e le grandi strutture di vendita all’impegno al commercio di prodotti biologici per almeno il cinque per cento del totale di prodotti alimentari venduti”.
Ci auguriamo che in un prossimo futuro questa norma vertente sulla “premialità” divenga di fatto operativa a prescindere. Ciò rappresenterebbe un grande passo avanti per i consumatori ed estimatori dei prodotti biologici, che troverebbero i loro prodotti più facilmente e, sicuramente, a prezzi concorrenziali. (Fonte: TAR Napoli)